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Ordinanza — n. 3753/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3753/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3753/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILION ALIN RAZVAN nato il 05/08/1993 avverso la sentenza del 14/09/2021 del TRIBUNALE di NOVARA[-dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; E IN DIRITTO Considerato che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a Silion Alin Razvan, per i delitti di furto e ricettazione, meglio descritti in imputazione, la pena concordata con la Pubblica Accusa; Ritenuto che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, la violazione degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen.; Considerato che l'unico motivo proposto — con cui il ricorrente contesta la mancata pronuncia ex art. 129 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. pen; Ordinanza — n. 3753/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., è stata applicata a Silion Alin Razvan, per i delitti di furto e ricettazione, meglio descritti in imputazione, la pena concordata con la Pubblica Accusa; Ritenuto che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, la violazione degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen.; Considerato che l'unico motivo proposto — con cui il ricorrente contesta la mancata pronuncia ex art. 129 cod. pen.

Parole chiave

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adeguamento della pena alleggerimento della pena proporzionalità della pena concorso di motivi di sospensione rinvio del dibattimento attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Considerato che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. pen
pen.; Considerato che l'unico motivo proposto — con cui il ricorrente contesta la mancata pronuncia ex art. 129 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILION ALIN RAZVAN nato il 05/08/1993 avverso la sentenza del 14/09/2021 del TRIBUNALE di NOVARA[-dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Considerato che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a Silion Alin Razvan, per i delitti di furto e ricettazione, meglio descritti in imputazione, la pena concordata con la Pubblica Accusa; Ritenuto che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, la violazione degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen.; Considerato che l'unico motivo proposto — con cui il ricorrente contesta la mancata pronuncia ex art. 129 cod. pen.

— è inammissibile, atteso che l'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, vale a dire motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; (cfr. tra le ultime, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337); che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017;

Considerato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08/11/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente