Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction regarding recidiva application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Orlando Gioacchino inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued that the application of recidiva violated legal principles, but the court found the appellate court's reasoning sufficient. The appellate court correctly assessed recidiva by examining the defendant's persistent criminal inclination through prior similar convictions, not merely the gravity of the current offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The application of recidiva requires a concrete assessment of the defendant's persistent criminal inclination based on prior convictions, not solely the gravity of the current crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDO GIOACCHINO nato a CANICATTI il 10/09/1969 avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Rilevato che Orlando Giodthino ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'istituto della recidiva, è manifestamente infondato, posto che la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva da parte della Corte di appello evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati: infatti la Corte territoriale ha fatto riferimento ai precedenti penali, anche recenti, per reati analoghi e omogenei che confermavano la pervicacia criminale dell'imputato, con ciò avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv. 248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv. 256713 - 01, n. 19170 del 2015 rv. 263464 - 01; n. 35738 del 2010 rv. 247838).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08/11/2022 Il Cons.gliere estensore Il Pres