Italian Court dismisses appeal regarding denial of generic mitigating circumstances for drug trafficking conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency based on economic hardship, but the court found this irrelevant to the crime of drug trafficking. Consequently, the appeal was rejected because the appellate court's reasoning sufficiently addressed the statutory factors for sentencing discretion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 c.p.; The denial of generic mitigating circumstances is admissible if the judgment provides a sufficient factual basis for the court's discretionary assessment of the offender's personality and the crime's gravity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALEXANDA PRINCE nato il 25/05/1970 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Considerato che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo, confermando la sentenza di primo grado, pronunciata nei confronti Alexanda Prince che veniva ritenuto penalmente responsabile per il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen.; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, sul diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto sul punto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; a ben vedere, la Corte di appello conferma la valutazione del primo giudice e rileva che in considerazione di un precedente penale per cessione di stupefacenti, nonché per l'assenza di elementi di giudizio positivi, non potendo tali ritenersi le disagiate condizioni economiche non afferenti alla condotta criminosa; rilevato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, così da far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, come avvenuto nel caso in esame (ex multis Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737;
Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 5, n. 43952 del 13 aprile 2017, Pettinelli, Rv. 271269). In tal senso il motivo di ricorso oltre che impattare con una motivazione logica, nel senso che la Corte di appello esclude la rilevanza della situazione di disagio economico rispetto a un delitto che non sia contro il patrimonio, comunque propone una censura risulta inammissibile perché non decisiva, a fronte della individuazione del predetto elemento ostativo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 7 Così deciso in Roma, 08/11/2022 Il Consigliere estensore Il