Italian Court dismisses appeals against aggravated theft convictions for lack of new grounds and erroneous law application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by three defendants against their aggravated theft convictions inadmissible. The appellants argued for errors in applying the law regarding joint responsibility and the exclusion of punishment due to minor value, but the court found these arguments merely repetitive of the Second Instance Court's well-reasoned decisions. The court upheld the convictions because the lower courts provided sufficient logical motivation on the aggravating circumstances and correctly assessed the lack of particular minor value based on the complex conduct of three accomplices.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 and Art. 360, n. 5 of the Code of Criminal Procedure; Appeals are inadmissible if they merely reproduce grounds already rejected by the Court of Appeal with solid reasoning, or if the alleged erroneous application of law regarding particular minor value is unfounded given the complex evaluation of the specific factual scenario.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIMO ROSALIA nato a PALERMO il 07/06/1991 GNOFFO ROSA nato a PALERMO il 08/10/1995 MACHI' ROSA nato a PALERMO il 17/04/1975 avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; s
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Rilevato che Gnoffo Rosa, Cimò Rosalia e Machì Rosa ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna delle predette imputate per il reato di tentato furto aggravato dal numero di tre concorrenti; Considerato che il primo motivo e il secondo di ricorso presentato dall'imputata Gnoffo, con il quale la stessa denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge e vizi di motivazione in ordine alla propria responsabilità, nonché alla sussistenza della aggravante contestata delle tre persone riunite, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, con motivazione congrua e logica, oltre che puntuale in ordine alle singole censure; per altro, ci si confronta con una motivazione assolutamente solida a fronte della cd. doppia conforme che consente, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, alla Corte di cassazione di valorizzare entrambe le pronunzie, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218;
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01); anche sulla circostanza aggravante il giudice di merito offriva una logica e congrua motivazione quanto all'azione congiunta delle tre imputate (fol. 4 della sentenza), oltre che un adeguato esame delle deduzioni difensive, cosicchè anche tale motivo è inammissibile perché reiterativo di quello rivolto in appello; Considerato che primo ed unico motivo di ricorso presentato dalle imputate Machì e Cimò denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen., lo stesso è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello al fol. 5 rende motivazione congrua in ordine alla ragione per la quale alcuna tenuità è ravvisabile in ragione del valore economico della merce trafugata, in modo rispondente al principio di diritto per cui ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590). Per altro ai fini dell'affermazione della tenuità del fatto, costituiscono elementi significativi sia le specifiche valutazioni espresse in sentenza dal giudice di merito circa l'offensività della condotta, sia la dosimetria della pena irrogata (Sez. 4, n. 33821 del 1 luglio 2015, Pasolini, Rv. 264357) e a tal riguardo la Corte di merito ravvisa la necessità di tenere fermo il giudizio di equivalenza fra le circostanze proprio nella condotta posta in essere da tre persone riunite, segno di «maggiore insidiosità».
Né per altro il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche determina la necessità di riconoscere la tenuità della condotta: infatti non vi è contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti dall'art. 131-bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, Pascucci, Rv. 279112 - 01);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08/11/20