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Ordinanza — n. 3745/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal for lack of specific legal grounds and generic lack of reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3745/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to the generic nature of the sole ground raised by the appellant. The appellant complained of a total lack of reasoning in the lower court's judgment without citing specific legal errors or contrasting arguments with the actual decision. The court ruled that such a vague objection fails to meet the requirement of precise legal justification, rendering the appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.; Art. 363, c. 1, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific legal reasoning or precise references to the contested decision's motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of reasoning criminal procedure Corte di Cassazione testimonianza della vittima indagine per furto reato flagrante

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.
Art. 363, c. 1, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMPINO DOMENICO nato a PALERMO il 13/08/1969 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che Sampino Domenico ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge e vizi di motivazione, è assolutamente privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato: a ben vedere il motivo è quindi generico, in quanto lamenta, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, assoluta carenza di motivazione, mentre la pronuncia rende conto del ragionamento probatorio del primo giudice facendolo proprio; ne consegue che il motivo non è sorretto da alcuna specificità e pertinenza censoria;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, in ragione della palese e assoluta genericità del motivo; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08/11/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente