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Ordinanza — n. 3742/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to precluded appeal grounds and lack of specific factual attack.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3742/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to weigh mitigating circumstances against aggravating ones and that the appeal judgment lacked specific reasoning regarding sentencing. The court rejected these claims, ruling that the first argument involved a discretionary assessment of facts immune from cassation review, while the second was precluded because the appeal did not challenge the conviction itself.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 625 n. 2 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it relies on grounds not raised in the appeal or if it challenges the discretionary balance of circumstances without specific factual attack.

Parole chiave

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precluded appeal grounds discretionary sentencing assessment lack of specific attack inadmissible cassation appeal mitigating vs aggravating circumstances motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, c.p.p.
Art. 625 n. 2 cod. pen.
art. 69 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021, De Matteis
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco
Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv.
Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana
280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv.
Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B.
279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv.
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni
270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO EDOARDO nato a PALERMO il 07/11/1988 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; n

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che Russo Edoardo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata dell'art. 625 n. 2 cod. pen. e della recidiva specifica e infraquinquennale; Considerato che il primo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, afferisce alla omessa prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti contestate e che invece la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive: in particolare, la motivazione del Tribunale di Palermo, confermata dalla Corte di appello, è in linea con il principio consolidato per cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto, come quella operata dai Giudici del merito (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato che il secondo motivo di ricorso lamenta motivazione apparente della sentenza impugnata per un verso risultando generico, in quanto non 'attacca' su punti specifici la sentenza impugnata, per altro verso manifestamente infondato, in quanto non tiene in conto che i motivi di appello non riguardavano la colpevolezza dell'imputato — per la quale difetterebbe motivazione secondo il ricorrente — bensì solo il trattamento sanzionatorio (recidiva, art. 69 cod. pen., omessa sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria) secondo l'incontestato riepilogo dei motivi della sentenza di appello, cosicchè si vede in tema di motivo precluso: infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello.

Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , De Matteis, Rv. 281813;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08/11/2022