Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for attempted theft and crime simulation due to insufficient grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Valentino Maurizio inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted theft and crime simulation. The appellant argued against the sentencing and lack of mitigating circumstances, but the court found the appellate court's reasoning sufficient regarding recidivism and the denial of generic mitigating factors. Consequently, the appeal was rejected because the penalty determination was close to the statutory minimum, exempting the judge from detailed motivational elaboration under procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 125, comma 3 cod. proc. pen.: When the penalty determination does not deviate excessively from statutory minimums, the court of first instance is not required to provide specific detailed reasoning for the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTINO MAURIZIO nato a PALERMO il 04/07/1967 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Rilevato che Valentino Maurizio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile dei reati di tentato furto in abitazione e di simulazione di reato; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione, afferiscono alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; in particolare quanto alla censura in ordine alla ritenuta recidiva, la Corte di appello non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le «quasi trenta condanne» precedenti, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv. 248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv. 256713 - 01, n. 19170 del 2015 rv. 263464 - 01; n. 35738 del 2010 rv. 247838); quanto al motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, lo stesso è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti ostativi, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag.1 della sentenza impugnata ove oltre ai gravissimi precedenti penali che tratteggiano assai negativamente la personalità del ricorrente, anche si analizza la significativa gravità della condotta, quali i plurimi segni di violenza sulle cose, lo strumentario a disposizione per l'effrazione, il mezzo per il trasporto della refurtiva); quanto, infine, alla dosimetria della pena, la Corte di appello chiarisce che si tratta di determinazione di assoluta mitezza (in effetti per il delitto di tentato furto ratione tempods la pena base è quella di anni uno e mesi sei di reclusione, dunque prossima al minimo edittale di un anno, considerata la riduzione per il tentativo nella misura di due terzi, nonché pari al minimo edittale per la simulazione di reato); e bene il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in conferma della sentenza di primo grado, che al fol. 4 rendeva conto dei criteri di determinazione, e per altro il motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che, avuto riguardo alla misura della pena base, fissata in un importo prossimo al minimo edittale, il giudice di merito non era tenuto a illustrare specificamente le ragioni della sua decisione: vale, infatti, il principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08/11/2022 Il Consig