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Ordinanza — n. 3740/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific critique of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3740/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was entirely generic and failed to provide a necessary critical analysis of the lower court's arguments. The appellant, De Luca Nicola, challenged a conviction for personal injuries, but the appeal merely reiterated first-instance complaints without engaging with the specific reasoning of the appellate judgment. The court ruled that such vague censure does not meet the threshold for admissibility, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a necessary critical analysis of the lower court's reasoning, requiring the appellant to engage with the specific arguments presented in the decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of critical analysis double conformity court costs criminal procedure motivation review pluralità di motivazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.
Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011
257595 — 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep.
Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997
(Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA NICOLA nato a NAPOLI il 24/02/1970 avverso la sentenza del 26/10/2021 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Considerato che con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, confermando la sentenza di primo grado, si è pronunciato nei confronti di De Luca Nicola, condannandolo per il delitto di lesioni personali; Rilevato che le due sentenze di merito ben possano integrare la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218;

Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 — 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01); il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145); pertanto le censure proposte vanno commisurate al complesso argomentativo;

Rilevato che a fronte di ciò l'unico motivo del ricorso è del tutto generico e in quanto tale inammissibile, non risultando scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e di fatto reiterando le censure alla sentenza di primo grado; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08/11/2022 Il Consigliere estensore Il Presi