Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for supermarket self-service exposure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Francesco Lipari's appeal against his aggravated theft conviction inadmissible. The court found the appellant's argument regarding the lack of public exposure aggravating circumstance to be groundless, citing established jurisprudence. The decision reaffirmed that self-service supermarket environments do not guarantee continuous custody sufficient to exclude this aggravating factor.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.; The aggravating circumstance of exposure to public faith in theft cases is not excluded by the mere presence of video surveillance systems, which serve only as an aid for subsequent identification rather than providing immediate prevention of the criminal act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIPARI FRANCESCO nato a PALERMO il 23/04/1979 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Rilevato che Lipari Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui: «Sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - "sub specie" di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale» (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663); in continuità con tale orientamento, citato dalla Corte di appello, ulteriori pronunce successive lo hanno consolidato, da ultimo Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja.
Rv. 280157 - 01, che ha ribadito che in tema di furto «la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen » (cfr. conformi, N. 6682 del 2008 Rv. 239095 - 01, N. 2724 del 2016 Rv. 265808 - 01, N. 45172 del 2015 Rv. 265681 - 01, N. 35473 del 2010 Rv. 248168 - 01, N. 14022 del 2014 Rv. 259870).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paTmento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08/11/2022 Il Consigliere esten oreD