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Ordinanza — n. 3738/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3738/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible. The appellant challenged the sentencing decision under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the Court found no grounds for review under Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds, excluding general violations of law not listed therein.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds Criminal Procedure Code statutory limitations court costs award prescrizione della pena aggravamento dello stato anteriore priorità dell'integrazione sulla rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
E IN DIRITTO Considerato che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a Biancardi Mario, per il delitto di cui all'art.
Art. 129 cod. pen.
pen.; Considerato che l'unico motivo proposto — con cui il ricorrente contesta la mancata pronuncia ex art. 129 cod. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Considerato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod.
Legge 23 giugno 2017 n. 103
pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Considerato che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a Biancardi Mario, per il delitto di cui all'art.
art. 582 cod. pen
pen., è stata applicata a Biancardi Mario, per il delitto di cui all'art. 582 cod.
art. 129 cod. pen
pen.; Considerato che l'unico motivo proposto — con cui il ricorrente contesta la mancata pronuncia ex art. 129 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019
tra le ultime, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCARDI MARIO nato a NAPOLI il 04/01/1996 avverso la sentenza del 16/03/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI(-dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; \IL

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Considerato che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a Biancardi Mario, per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen., meglio descritto in imputazione, la pena concordata con la Pubblica Accusa; Ritenuto che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, la violazione degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen.; Considerato che l'unico motivo proposto — con cui il ricorrente contesta la mancata pronuncia ex art. 129 cod. pen.

— è inammissibile, atteso che l'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr. tra le ultime, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337); il richiamato intervento normativo ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, che non sono oggetto della presente impugnazione;

Considerato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08/11/2022 Il Consigliere estensore Il President