Criminal appeal dismissal for inadmissibility due to waiver of grounds and lack of required reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant waived all grounds for appeal through the 'patteggiamento in appello' procedure. The lower court had validated a settlement agreement without explicitly ruling on acquittal causes, which is now permissible under new statutory rules. The court held that once an accused renounces appeal grounds, the second-instance judge's review is limited to non-waived issues, rendering the appeal procedurally barred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The introduction of the 'patteggiamento in appello' procedure creates a preclusive effect where the defendant's waiver of appeal grounds limits the second-instance judge's cognition to non-waived issues, thereby barring subsequent appeals on waived grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO MICHELE nato a BARI il 16/12/1982 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso a e parti; udita a re azione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Rilevato che Catalano Michele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha convalidato il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., relativamente al delitto di cui agli artt.110, 56, 624, 625, comma 1, n. 2), prima ipotesi, e 7) cod. pen., previa riduzione della pena su accordo delle parti; Considerato che il primo ed unico motivo del ricorso è inammissibile, in quanto il c.d. "patteggiamento in appello" configura la rinuncia, da parte dell'imputato, ai motivi di impugnazione presentati, la quale a sua volta produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr.
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 27319401) Rilevato che il ricorso è anche inammissibile, posto che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853);
Rilevato quindi che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della Cassa de,I,IF ammende. Così deciso in Roma, 08/11/2022 Il Consigliere estensore Il Pre,S