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Ordinanza — n. 3736/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise recidivism argument in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3736/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the argument regarding the extinction of a prior crime affecting recidivism was not explicitly raised in the second-instance judgment. Although the appellant attempted to introduce this new ground in the cassation petition, the court ruled that such arguments must be deduced specifically during the appeal phase to prevent the higher court from reviewing facts it lacks jurisdiction over. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 c.p.p.; Art. 597 comma 5 c.p.p.: Arguments concerning the extinction of a prior crime affecting recidivism must be explicitly raised in the appeal act; failure to do so renders the cassation ground inadmissible.

Parole chiave

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recidivism extinction inadmissible appeal second instance procedure cassation grounds procedural default depressione grave perizia psichiatrica insufficiente affezioni psichiche

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 c.p.p.
Pertanto, il motivo è inammissibile perché la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 597 comma 5 c.p.p.
A riguardo va evidenziato come l'esclusione della recidiva sulla base di condanne a pene estinte ad ogni effetto penale deve formare oggetto di espressa deduzione nell'atto d'impugnazione, non potendo essere rilevata di ufficio dal giudice di appello ex art. 597, comma quinto, cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
Pertanto, il motivo è inammissibile perché la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone
(Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv.
Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021, De Matteis
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco
Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv.
Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana
280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IZZO CATELLO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 23/01/1967 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Considerato che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli, confermando la sentenza di primo grado, si è pronunciata nei confronti di Catello Izzo, condannandolo per il delitto di minaccia aggravata; Considerato che il primo motivo di ricorso, inerente alla ritenuta recidiva in relazione ad un reato già estinto, è inammissibile poiché il motivo non è stato dedotto in appello; a ben vedere nella sentenza impugnata si riporta, nel ricapitolare i motivi di appello, il riferimento alla 'disapplicazione della recidiva', quindi sussistente e da escludersi in ragione della esclusione della maggiore pericolosità dell'imputato, come anche accompagnato dall'ulteriore motivo di appello della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, sempre presupposta l'esistenza della medesima; diversamente alcuna specifica vi è in ordine alla estinzione del reato presupposto della recidiva, argomento invece speso con il primo motivo dell'attuale ricorso.

A riguardo va evidenziato come l'esclusione della recidiva sulla base di condanne a pene estinte ad ogni effetto penale deve formare oggetto di espressa deduzione nell'atto d'impugnazione, non potendo essere rilevata di ufficio dal giudice di appello ex art. 597, comma quinto, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265880 - 01: fattispecie analoga a quella in esame in cui con l'atto di appello era stata genericamente sollecitata l'esclusione della recidiva). Pertanto, il motivo è inammissibile perché la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal richiamato riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiannabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello.

Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , De Matteis, Rv. 281813;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, sul diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile in quanto afferente al trattamento punitivo, benché sorretto sul punto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08/11/2022 Il Con