Cassation court dismisses appeal regarding illegal search, holding seizure valid despite procedural flaws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued that an illegal search rendered the evidence inadmissible and requested the application of a specific sentencing benefit, but the court found these grounds insufficient for cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 647 cod. proc. pen.: The illegality of a search does not invalidate the subsequent seizure of evidence, and appeals must cite specific procedural errors rather than requesting a re-evaluation of the entire evidentiary record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLITRO MICHELE nato a VIESTE il 05/11/1967 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Considerato che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari si è pronunciata nei confronti di Solitro Michele, confermando la sentenza di primo grado, che lo aveva condannato per il delitto di furto aggravato, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 180 di multa ; Rilevato che con il presente ricorso, il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in ordine al compendio probatorio acquisito a mezzo di perquisizione illegittima, alla contestata aggravante, nonché all'omessa applicazione del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen.;quanto alla censura relativa alla perquisizione alla ricerca di armi, all'esito della quale fu rinvenuto il magnete che rallentava la corsa del contatore Enel, basti qui evidenziare che la sentenza impugnata è in linea con il consolidato insegnamento di questa Corte, per cui l'eventuale illegittimità della perquisizione non invalida il conseguente sequestro, non dipendendo il potere di sequestro dalle modalità con le quali le cose, oggettivamente sequestrabili, siano state reperite, ma unicamente dall'acquisibilità del bene e dalla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema (ex multis Sez.
Un., n. 5021 del 27 marzo 1996, Sala, Rv. 204644; Sez. 2, n. 15784 del 23 dicembre 2016, Foddis, Rv. 269856); per altro il precedente motivo, come i successivi tre, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e propongono doglianze inammissibili in quanto finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; inoltre il quarto motivo il motivo è aspecifico, in quanto non prende atto che la Corte di appello esclude l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., a buona ragione, in forza della ostatività della pena, tema non affrontato in ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08/11/2022 Il Consi iere estens