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Ordinanza — n. 3731/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming procedural error under Art. 192 CPP as non-justiciable in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3731/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Sandro Boscarin inadmissible regarding claims of procedural violations under Article 192 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a re-evaluation of evidence, but the court held that errors in evidence assessment are not grounds for cassation unless they violate rules resulting in nullity. Furthermore, the court rejected the claim of erroneous application of substantive law, noting the sentencing was logically motivated and within statutory limits.

Regesto Legislator

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Art. 192 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Errors in the evaluation of evidence or the application of procedural rules do not constitute grounds for cassation unless the violation concerns provisions whose observance is prescribed under penalty of nullity or unavailability.

Parole chiave

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cassation admissibility evidence evaluation error procedural nullity error in iudicando sentencing motivation risarcimento del danno alla persona ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori responsabilità dell'appaltatore

Disposizioni normative citate

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Art. 192 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla successiva lett.
Art. 132 P.I cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 192 c.p
art. 606 c.p
b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla successiva lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F.
280027; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv.
Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro
253567; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv.
Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri
253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv.
Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M.
264174; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv.
Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri
c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv.
Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri
208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCARIN SANDRO nato a TREVISO il 29/04/1963 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che Sandro Boscarin ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 56, 393, nonché 582, 585 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 192 c.p.p., è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; per altro inammissibili sono le censure proposte con il primo motivo in merito alla violazione delle regole di valutazione della prova dettate dall'art. 192 c.p.p anche sotto altro profilo: va infatti ribadito che l'asserita inosservanza di tali regole non è vizio prospettabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge, deducibile esclusivamente in caso violazione di disposizioni processuali la cui osservanza è prevista a pena di nullità o inutilizzabilità, quale certamente non è il citato art. 192 c.p.p. (ex multis Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett.

b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla successiva lett.

c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia manifesta illogicità della motivazione, afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e più che logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive: il ricorrente è stato condannato alla pena di mesi nove di reclusione, a seguito di aumento per la continuazione, con pena base di mesi sei di reclusione, pena assolutamente prossima al minimo edittale, giudicata congrua, cosicchè il giudizio sulla pena è stato adeguatamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 \ P I cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08/11/2022 Il Consigliere