Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to waiver of grounds and lack of reasoning requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that validated a plea bargain for specific crimes, but the sole ground of appeal was deemed a waiver of previously presented arguments. Consequently, the court held that the second-instance judge was not required to provide reasoning for acquittal since the appellant had renounced the grounds for appeal, limiting the review to non-waived issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The introduction of the plea bargain in the second instance creates a preclusive effect where the defendant's waiver of appeal grounds renders the appeal inadmissible, exempting the second-instance judge from providing reasoning for acquittal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEGA GJERG3 nato il 17/04/1991 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI(-dato avviso alle partTri udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; \O't
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Rilevato che Gega Gjergj ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha convalidato il concordato sui motivi ex art. 599 bis relativamente al delitto di cui agli artt. 624, 625, ultimo comma, 625, comma 1, n. 2), 61 n. 5 c.p, previa riduzione della pena su accordo delle parti; Considerato che il primo ed unico motivo del ricorso è inammissibile, in quanto il c.d. "patteggiannento in appello" configura la rinuncia, da parte dell'imputato, ai motivi di impugnazione presentati, la quale a sua volta produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr.
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 27319401) Rilevato che il ricorso è anche inammissibile, posto che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853);
Rilevato quindi che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08/11/2022 Il Consigliere estensore Il P es