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Ordinanza — n. 3728/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility regarding new aggravating circumstances and procedural timing violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3728/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Giovanni Verde and Raffaele De Falco inadmissible. The court ruled that arguments challenging the evaluation of conduct and the application of Article 116 of the Penal Code were outside the scope of the admissibility review, as they lacked specific identification of factual distortions. Furthermore, the appeal regarding the aggravating circumstance of diminished defense was rejected because it was not properly raised during the appellate proceedings, violating procedural time limits.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 c.p.p.; Art. 116 cod. pen.; Art. 624-bis comma 3 cod. pen.: Appeals are inadmissible if they seek a re-evaluation of evidence without pointing to specific factual distortions or if new aggravating circumstances were not raised in the appellate judgment.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal procedural time limits aggravating circumstances diminished defense scope of admissibility review censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 116 cod. pen.
Art. 624-bis comma 3 cod. pen.
art. 116 cod. pen
art. 606 comma 3 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021, De Matteis
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco
Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv.
Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana
'11 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv.
Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B.
279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv.
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni
270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VERDE GIOVANNI nato a NAPOLI il 08/11/1999 DE FALCO RAFFAELE nato a NAPOLI il 16/02/1969 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Considerato che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza di primo grado, limitatamente alla rideterminazione del trattamento punitivo per Giovanni Verde, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha confermato la condanna per Raffaele De Falco, al quale già erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, condannando entrambi per il delitto di furto in abitazione, aggravato dalla minorata difesa della persona offesa; Rilevato che il primo e secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Verde, in ordine alla valutazione della condotta e all'omessa applicazione dell'art. 116 cod. pen., sono inammissibili in quanto volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, a fronte della congrua e logica motivazione; quanto all'ipotesi dell'art. 116 cod. pen. la motivazione, per quanto sintetica, rende conto dell'azione congiunta e condivisa operata dai concorrenti, che operarono insieme, con motivazione in fatto non contestata con vizio di travisamento e dunque in questa sede non sindacabile; inoltre, il motivo afferente la sussistente aggravante della minorata difesa risulta precluso: infatti la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; infatti deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata, contraddittoria, manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello.

Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , De Matteis, Rv. 281813;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. '11 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368); Considerato che il terzo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di Verde, ed il ricorso proposto nell'interesse di De Falco, rispettivamente sul diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e sul mancato riconoscimento delle stesse, sono parimenti inammissibili in quanto, il primo chiede riconoscersi la prevalenza dell'attenuazione in violazione dell'art. 624- bis, comma 3, il secondo lamenta l'omesso riconoscimento, invece intervenuto, proprio con la sentenza impugnata, cosicchè i motivi sono aspecifici oltre che manifestamente infondati;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08/11/2022 Il C