Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to waiver of grounds via plea bargaining in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Chimenti's appeal against the Second Instance Court's confirmation of a plea bargain inadmissible. The appellant argued a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court held that the plea bargaining procedure constitutes a waiver of all prior grounds for appeal. Consequently, the court ruled that the second-instance judge is not required to address non-merited acquittal grounds when the defendant has renounced their appeal rights.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: The plea bargaining procedure in the second instance constitutes a waiver of prior grounds for appeal, rendering the appeal inadmissible and exempting the second-instance judge from addressing non-merited acquittal grounds.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIMENTI GIUSEPPE nato a ROSSANO il 05/06/1994 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Rilevato che Chimenti Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha convalidato il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen. relativamente al delitto di cui agli artt. 624-bis co. 1 e 3 in rel. all'art 61 n. 5 c.p., previa riduzione della pena su accordo delle parti; Rilevato che il motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 129 cod. proc. pen; Considerato che l'unico motivo di ricorso è inammissibile, in quanto il c.d. "patteggiamento in appello" configura la rinuncia, da parte dell'imputato, ai motivi di impugnazione presentati, la quale a sua volta produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ìvi compreso il giudizio di legittimità (cfr.
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 27319401); Rilevato che il ricorso è anche inammissibile, posto che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. perì., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853);
Rilevato quindi che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle a mende. in Così deciso in Roma, 08/11/2022 Il Consigliere estensore Il Pr