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Ordinanza — n. 3685/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds are merely repetitive of lower court findings on evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3685/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Anielle Franzese inadmissible, ordering him to pay court costs and legal fees. The appellant argued against the conviction for theft of a vehicle, but the Court found his complaints were merely repetitive of issues already thoroughly examined and resolved by the Milan Court of Appeal. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked merit under the principle of res judicata regarding the evidence evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must present new grounds; mere repetition of lower court findings renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Repetitive Grounds Res Judicata Principle Evidence Evaluation Theft Conviction Supreme Court Ruling truffa all'assicurazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 642 cod.pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANZESE ANIELLO nato a POGGIOMARINO il 08/06/1966 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa in data 1/4/2022, confermava la sentenza resa dal Tribunale di Milano in data 27/3/2021, che aveva condannato alle pene di legge FRANZESE ANIELLO in ordine al reato di cui all'art. 642 cod.pen. allo stesso contestato. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi della sentenza impugnata in ordine alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme idonee ad identificare l'autovettura acquistata dall'imputato e di cui poi veniva dichiarato il furto come mezzo precedentemente incendiato e distrutto (vedi pagina 5 della motivazione); considerato che anche le altre doglianze appaiono meramente reiterative posto che la corte di appello ha adeguatamente motivato circa l'insussistenza di ragioni per concedere le attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Assicuratori dei Lloyd's per l'Italia che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Rom