Criminal appeal dismissed for inadmissibility as grounds were merely repetitive of merits already decided.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Ciccosto's appeal against the Second Instance Court's confirmation of his conviction inadmissible. The appellant argued for procedural vices regarding liability, but the Court found these grounds merely repetitive of issues already thoroughly examined by the lower courts. Consequently, the appeal was rejected because the new arguments did not constitute a valid ground for review under the law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely repetitive of issues already decided by the courts of first and second instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCOTOSTO LUIGI nato a VASTO il 08/09/1985 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO -La Corte di Appello di- L'Aquila, con sentenza emessa in data 11/4/2022, confermava la sentenza resa dal Tribunale di Pescara in data 25/11/2020, che aveva condannato alle pene di legge CICCOTOSTO LUIGI in ordine ai reati di tentata rapina, lesioni personali e violenza a pubblico ufficiale.
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi della sentenza impugnata in ordine alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme idonee ad identificare l'imputato quale autore della condotta di tentata rapina ai danni della Stefanescu; considerato che anche le altre doglianze appaiono meramente reiterative di questioni già devolute posto che la corte di appello ha adeguatamente motivato a pagina 5 circa la sussistenza del tentativo punibile ai danni della donna e della violenza ai danni dei pubblici ufficiali aggrediti dall'imputato al momento dell'intervento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom