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Ordinanza — n. 3682/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3682/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3682/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICCIARDELLO GIOVANNI nato a GIARRE il 09/04/1958 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa in data 12/7/2022, confermava la sentenza resa dal G.U.P. del Tribunale di Milano in data 12/11/2020, che aveva condannato alle pene di legge LICOARDELLO GIOVANNI in ordine al reato di cui all'art. 642 cod.pen. allo stesso contestato.

Regesto Legislator

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art. 642 cod.pen, art. 131 bis cod.pen; Ordinanza — n. 3682/2023 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Milano in data 12/11/2020, che aveva condannato alle pene di legge LICOARDELLO GIOVANNI in ordine al reato di cui all'art. 642 cod.pen. allo stesso contestato.

Parole chiave

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pena pecuniaria sospesa condono delle spese procedurali riesame dell'entità pena spese di esecuzione ammenda sospensione del diritto all'indennità

Disposizioni normative citate

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art. 642 cod.pen
del Tribunale di Milano in data 12/11/2020, che aveva condannato alle pene di legge LICOARDELLO GIOVANNI in ordine al reato di cui all'art. 642 cod.pen.
art. 131 bis cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICCIARDELLO GIOVANNI nato a GIARRE il 09/04/1958 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa in data 12/7/2022, confermava la sentenza resa dal G.U.P. del Tribunale di Milano in data 12/11/2020, che aveva condannato alle pene di legge LICOARDELLO GIOVANNI in ordine al reato di cui all'art. 642 cod.pen. allo stesso contestato.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi della sentenza impugnata in ordine alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme idonee ad identificare l'imputato quale autore della condotta, avendo lo stesso denunciato i fatti di furto a seguito dei quali veniva avanzata la richiesta di pagamento dell'indennizzo assicurativo; considerato che anche le altre doglianze appaiono meramente reiterative posto che la corte di appello ha adeguatamente motivato circa l'insussistenza di fatti di particolare tenuità non punibili ex art. 131 bis cod.pen. e l'insussistenza di ragioni per concedere le attenuanti generiche; ritenuto che il motivo sulla concessione della sospensione condizionale non risulta proposto in appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom