Cassation appeal dismissed as sentencing discretion is not reviewable for generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Bouzidi Abdelhaki inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's reduction of his robbery sentence, arguing for maximum generic mitigating circumstances. The court ruled that sentencing discretion regarding aggravating and mitigating factors is protected by law and cannot be re-evaluated in cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation cannot review the congruity of the sentence imposed by the court of first instance or appeal, as the determination of penalties based on statutory aggravating and mitigating circumstances falls within the discretionary power of the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUZIDI ABDELHAK nato il 01/01/1979 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO - La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 12/05/2022, in parziale riforma della sentenza resa del Tribunale di Teramo in data 18/12/2020, ha ridotto la pena inflitta a BOUZIDI ABDELHAK in ordine al reato di rapina. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta aspetti relativi alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, è manifestamente infondato, posto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il