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Ordinanza — n. 3678/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal merit under Article 629 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3678/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Mannarino's appeal against the Milan Court of Appeal's second-instance judgment inadmissible. The appellant challenged the conviction for theft by claiming a violation of law and lack of reasoning regarding Article 629 of the Penal Code. The court rejected these arguments as mere factual complaints without logical basis, ruling that the lower court correctly characterized the facts based on the evidence presented.

Regesto Legislator

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Art. 629 cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: Appeals based solely on factual disagreements or lack of reasoning are inadmissible in cassation proceedings if they do not constitute a violation of law.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual complaints Article 629 Penal Code lack of legal merit cassation procedure estorsione azione legale a scopo intimidatorio minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 629 cod. pen.
E IN DIRITTO La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa in data 29/06/2022, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Milano in data 20/11/2020 nei confronti di MANNARINO VINCENZO, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 629 cod.
Art. 364 c.p.p.
art. 629 cod. pen
E IN DIRITTO La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa in data 29/06/2022, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Milano in data 20/11/2020 nei confronti di MANNARINO VINCENZO, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 629 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNARINO VINCENZO nato a ROMA il 07/06/1983 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa in data 29/06/2022, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Milano in data 20/11/2020 nei confronti di MANNARINO VINCENZO, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 629 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione all'art. 629 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa degli elementi probatori, prive di idoneo riscontro, atteso che, sulla base di argomenti privi di qualsiasi logicità, la corte di appello ha motivato circa la corretta qualificazione dei fatti nei termini contestati (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), sottolineando che il pagamento è stato imposto per ottenere la restituzione della bicicletta precedentemente rubata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2