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Ordinanza — n. 3677/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal argument against appellate court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3677/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Alhioui Taha inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the appellate court's decision to reject his appeal against a conviction for aggravated robbery, arguing a violation of law regarding the declaration of inadmissibility. The court ruled the appeal lacked specific arguments against the appellate court's reasoning on the balance between mitigating circumstances and recidivism, rendering it devoid of proper interest.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a decision declaring an appeal inadmissible must specifically address the arguments used by the appellate court; if the appeal is generic or lacks proper interest due to the substantive reasoning already established, it is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argument devoid of proper interest appellate procedure recidivism mitigation recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALHIOUI TAHA nato il 14/09/1989 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa in data 25/05/2022, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da ALHIOUI TAHA avverso la sentenza resa dal Tribunale di Monza in data 10/12/2021, con cui l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di rapina aggravata, ritenute le circostanze attenuanti equivalenti alla recidiva reiterata. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla declaratoria di inammissibilità, è aspecifico nella parte in cui non si confronta con gli argomenti addotti dal giudice di appello sul divieto di prevalenza dell'attenuante rispetto alla recidiva reiterata; che in ogni caso il ricorso difetta di interesse proprio in ragione del divieto di prevalenza delle attenuanti operante nel caso in esame; che alcuna violazione dei principi del contraddittorio si è verificata, essendo stata pronunciata l'inammissibilità con sentenza a seguito dell'udienza di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro