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Ordinanza — n. 3676/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding non-punishment and probation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3676/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore D'Alterio inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the lower court's refusal to grant non-punishment and probation, arguing against the conviction for crimes under Articles 474 and 648 of the Penal Code. The court rejected these claims as manifestly unfounded because they contradicted the appellant's two prior criminal convictions.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod.pen.; Art. 604 cod.proc.pen.: An appeal is inadmissible if the grounds contesting non-punishment or probation are manifestly unfounded due to the defendant's existing criminal record.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility non-punishment request probation suspension denial prior criminal convictions manifestly unfounded arguments contraffazione di merci origine delle merci vendita sopra campione

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod.pen.
Considerato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano aspetti relativi alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen.
Art. 604 cod.proc.pen.
art. 131 bis cod.pen
Considerato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano aspetti relativi alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALTERIO SALVATORE nato a NAPOLI il 20/08/1967 avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa in data 16/05/2022, confermava la sentenza resa del Tribunale di Milano in data 25/9/2020, che aveva condannato D'ALTERIO SALVATORE alle pene di legge in ordine ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod.pen.. Considerato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano aspetti relativi alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. e della sospensione condizionale della pena sono manifestamente infondati in quanto in contrasto con i precedenti penali a carico dell'imputato già gravato da due precedenti condanne; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i