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Ordinanza — n. 3675/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on trademark counterfeiting conviction, upholding conviction for sale of goods with false marks.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3675/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Boye Ahmadou inadmissible, upholding the lower court's conviction for selling goods with false marks. The appellant argued the trial court lacked motivation regarding his liability and legal qualification, but the court found its reasoning aligned with established precedent distinguishing the crime of counterfeiting from that of receiving stolen goods. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 474 cod. pen.: The crime of counterfeiting protects public trust in trademarks and requires no actual deception, while receiving stolen goods and counterfeiting are distinct crimes that can coexist without a relationship of speciality.

Parole chiave

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trademark counterfeiting false marks receiving stolen goods public trust criminal concurrence inadmissible appeal procedural costs ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art.
Art. 474 cod. pen.
258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art.
art. 648 cod. pen
E IN DIRITTO - La Corte di Appello -di Roma, con sentenza emessa in data 23/06/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 24/09/2014, ha rideterminato la pena nei confronti di BOYE AHMADOU in mesi 4 di reclusione ed euro 150,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 474 cod. pen
258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5260 dell'11/12/2013
Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001
Si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M.
Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008
218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOYE AHMADOU nato il 05/05/1961 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO - La Corte di Appello -di Roma, con sentenza emessa in data 23/06/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 24/09/2014, ha rideterminato la pena nei confronti di BOYE AHMADOU in mesi 4 di reclusione ed euro 150,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità e alla qualificazione giuridica del fatto ex art.648 cod. pen., non si confronta con gli argomenti della Corte territoriale che si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell11/12/2013 - 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno.

Si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/12/202