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Ordinanza — n. 3674/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding trademark infringement conviction, upholding lower court's legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3674/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Naviglio Giuliano inadmissible, upholding the Appellate Court's conviction for selling counterfeit goods. The appellant argued for a different legal qualification of the facts, but the court confirmed that the lower court correctly applied the established precedent distinguishing between simple possession and gross counterfeiting. Consequently, the conviction for the crime of trading goods with false marks was maintained, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 474 cod. pen.: The crime of trading goods with false marks constitutes a separate offense from simple possession of counterfeit items, and the absence of gross counterfeiting does not render the act impossible.

Parole chiave

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trademark infringement counterfeit goods criminal liability legal qualification criminal appeal false marks criminal procedure origine delle merci

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art.
Art. 474 cod. pen.
258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art.
art. 648 cod. pen
239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art.
art. 474 cod. pen
258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5260 dell'11/12/2013
pen., non si confronta con gli argomenti della corte territoriale che si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell'11/12/2013 - 03/02/2014, Rv.
Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001
Considerato che si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M.
Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008
218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAVIGLIO GIULIANO nato a NAPOLI il 28/01/1975 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; v‘

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa in data 21/04/2021-, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 22/02/2018, ha rideterminato la pena nei confronti di NAVIGLIO GIULIANO in mesi 4 di reclusione ed euro 200, 00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità e alla qualificazione giuridica del fatto ex art. 648 cod. pen., non si confronta con gli argomenti della corte territoriale che si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell'11/12/2013 - 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno;

Considerato che si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della -Cassa delle ammen