Criminal appeal dismissed for inadmissibility; court upheld conviction for receiving stolen goods based on unreliable origin claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Bressi inadmissible, upholding his conviction for receiving stolen goods. The appellate court had already confirmed the lower court's finding that Bressi's explanation regarding the motorcycle's origin was totally unreliable, thereby proving his intent to conceal the item. The Supreme Court rejected the arguments that the burden of proof was improperly placed on the defendant, affirming that providing an unattainable explanation constitutes sufficient evidence of bad faith.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; The burden of proof for the subjective element of receiving stolen goods is met when the accused provides an unattainable explanation for the item's origin, which logically reveals a will to conceal and constitutes bad faith acquisition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRESSI DOMENICO nato a ROMA il 02/08/1966 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa in data 22/03/2022, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Roma in data 16/07/2014 nei confronti di BRESSI DOMENICO, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità e alla qualificazione giuridica del fatto ex art. 648 cod. pen., non si confrontano con gli argomenti della Corte territoriale, la quale - facendo speciiFico riferimento alla circostanza per cui l'odierno ricorrente abbia fornito elementi totalmente inattendibili circa la lecita provenienza del ciclomotore - ha ritenuto provata la sussistenza del dolo, così conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, Rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; il dolo di ricettazione, inoltre, ricorre nella forma eventuale — come nel caso di specie — quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515).
In tal modo, d'altro canto, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED CaSS. n. 236914); ritenuto che lultimo motivo, che contesta la mancanza della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2