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Ordinanza — n. 3672/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against extortion convictions citing lack of legal grounds for re-litigating credibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3672/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Filippo Rocco and Giovanni Mollicone inadmissible. The appellants challenged the appellate court's confirmation of their convictions for attempted extortion and carrying a weapon, arguing defects in the investigation report's credibility and sentencing. The court rejected these claims as legally impermissible in the final review stage, noting that credibility assessments of the victim's statements are already subject to strict scrutiny and cannot be re-examined without new grounds.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3, cod. proc. pen.; Art. 360, n. 5, cod. proc. pen.: Appeals in the final instance are inadmissible if they merely reiterate grievances already examined and dismissed by the lower courts with adequate legal arguments, or if they contest the credibility of the victim's statements without new evidence.

Parole chiave

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final instance appeal credibility of victim reiteration of grievances attempted extortion inadmissible appeal attendibilità dei testimoni testimonianza della vittima dichiarazioni inverosimili

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3, cod. proc. pen.
Art. 360, n. 5, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015
Cass. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021
Cass. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FILIPPI ROCCO nato a PONTECORVO il 04/03/1973 MOLLICONE GIOVANNI nato a ROCCASECCA il 21/11/1960 avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E-IN DIRITTO La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa in data 16/05/2022, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Cassino in data 09/11/2021 nei confronti di MOLLICONE GIOVANNI e FILIPPI ROCCO, con cui gli imputati sono stati condannati alla pena di giustizia in ordine ai reati di tentata estorsione aggravata e porto di strumento atto ad offendere. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il difetto di motivazione e la violazione di legge in ordine all'attendibilità della p.o., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché reiterativo di doglianze già scrutinate e disattese dalla corte territoriale con il supporto di adeguate argomentazioni giuridiche esposte nella motivazione alle pagg. 5 - 8 della sentenza; ritenuto che la doglianza sull'attendibilità della p.o. deve ritenersi del tutto infondata, posto che il percorso argomentativo relativo alla credibilità intrinseca ed estrinseca della p.o. seguito dai giudici di merito, appare conforme ai criteri dettati da questa Suprema Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, come avvenuto nel caso di specie (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104); considerato infatti che tale accertamento, nel caso di specie, appare essere stato esattamente compiuto con valutazione conforme da parte dei giudici di merito; osservato che il secondo motivo, che contesta aspetti relativi al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr.

Cass. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che i ricorso dever'essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de