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Ordinanza — n. 3671/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating facts already examined by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3671/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by two defendants inadmissible and ordered them to pay costs. The sole ground of appeal challenged the legal qualification of the robbery facts, which the court found to be a mere repetition of arguments already scrutinized and rejected by the lower appellate court. Consequently, the decision upholds the conviction for joint robbery without substantive review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals that merely repeat the grounds of complaint already examined and dismissed by the territorial court are inadmissible for lack of novelty.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative grounds legal qualification joint robbery Cassazione Roma momento del reato partecipazione al reato corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOADY RAMADAM RAMADAM MOHAMED (CUI 04WOOTS) nato il 07/03/2001 GAFAR MOHAMED ADEL ANTAR ( CUI 05AJ2D7 ) nato il 25/08/1999 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa in data 02/05/2022, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Roma in dal:a 09/11/2021 nei confronti di BOADY RAMADAM e GAFAR MOHAMED, con cui gli imputati sono stati condannati alla pena di giustizia in ordine al delitto di concorso in rapina. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la qualificazione giuridica dei fatti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché reiterativo di doglianze già scrutinate e disattese dalla Corte territoriale con il supporto di adeguate argomentazioni giuridiche esposte nella motivazione della sentenza, ove si sottolinea che la p.o. è stata dapprima spintonata, per poi subire la sottrazione degli oggetti preziosi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/12/2022 I Consigl