Italian Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating already examined grievances regarding sentencing mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Ignat Bogdan Ionut inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the appellate court's confirmation of his conviction for the crime of provoking hatred, specifically arguing that the court failed to grant a statutory mitigation under Article 648 of the Penal Code. The court rejected this claim because the grievance was merely a repetition of arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower courts with sufficient legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 comma quarto cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal before the Court of Cassation is inadmissible if it reiterates grievances already examined and dismissed by the territorial courts with adequate legal motivation.
Parole chiave
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IGNAT BOGDAN IONUT nato il 23/06/1984 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa in data 27/06/2022, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Roma in data 15/01/2021 nei confronti di IGNAT BOGDAN IONUT, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il difetto di motivazione in punto di omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 648 comma quarto cod. pen., non è consentito dalla legge in sede d i legittimità, poiché reiterativo di doglianze già scrutinate e disattese dalla corte territoriale con il supporto di adeguata motivazione giuridica esposta nell'ultima pag. della sentenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il