Cassation court dismisses appeal against theft conviction for mere factual complaints and lack of generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance theft conviction, arguing violations of law regarding the consummation of the crime and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as they constituted mere factual complaints without legal merit or positive evidence for mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 648 cod. pen.: Appeals in cassation against second-instance judgments cannot be based on mere factual complaints or requests for alternative valuation of the consummation moment, as such arguments lack legal admissibility and require positive elements for mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLLARA ALESSANDRO ANTONIO nato a GELA il 13/09/1991 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza emessa in data 14/02/2022, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Gela in data 30/09/2021 nei confronti di POLLARA ALESSANDRO ANTONIO, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art.648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa del momento consumativo del reato, prive di idoneo riscontro, atteso che, sulla base di argomenti privi di qualsiasi logicità, la Corte di appello ha motivato circa la riferibilità all'imputato del luogo di rinvenimento dell'oggetto di provenienza illecita; ritenuto che il secondo motivo, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in punto di omessa concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/12/2022 Il Co