Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds and improper penalty review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Federico De Cupis inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance confirmation of his conviction for money laundering, arguing defects in reasoning and sentencing. The court rejected these claims as they merely reiterated previously resolved grievances or improperly sought a new evaluation of the penalty, which falls within the trial court's discretion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, 368 c.p.p.; Appeals to the Court of Cassation must present new grounds; mere reiteration of arguments already decided or attempts to re-evaluate the sentencing discretion of the court of first instance render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CUPIS FEDERICO nato a ANZIO il 23/04/1958 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
4.
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa in data 27/04/2022i ha confermato 19 sentenza resa dal Tribunale di Tivoli in data 05/11/2014 nei confronti di FEDERICO DE CUPIS, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine a due distinte ipotesi di riciclaggio. Considerato che i primi due motivi di ricorso, uno dei quali riproposto anche nella memoria depositata, che contestano il difetto di motivazione in ordine ai reati di cui ai capi A) e C) della rubrica, reiterano doglianze già affrontate e risolte dalla corte di appello con congrua motivazione esposta nella motivazione dell'impugnata sentenza, ove si sottolinea la riferibilità all'odierno ricorrente di entrambi i mezzi oggetto di illecito assennblaggio uno dei quali, quello di cui al capo C) della rubrica, rinvenuto all'interno dell'officina; ritenuto che il terzo motivo, che muove censure in punto di determinazione della pena inflitta, è manifestamente infondato posto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così COMe per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec