Cassation court dismisses appeal against robbery sentence as discretionary sentencing balance is not subject to review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's confirmation of the robbery sentence, arguing the reasoning regarding the sentencing balance was insufficient. The court ruled that the judge's discretionary evaluation of mitigating and aggravating circumstances is immune from cassation review unless arbitrary or illogical, which was not proven here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; The discretionary judgment of balancing circumstances in sentencing is not subject to cassation review unless it results in mere arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERNASILIO SALVATORE nato a NAPOLI il 10/09/1985 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; \I •
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di Appello di Venezia,-con sentenza emessa in data 21/02/2022, ha confermato la pena inflitta con la sentenza del GUP presso Tribunale di Verona in data 26/11/2019 nei confronti di PERNASILIO SALVATORE in ordine al reato di rapina, pur riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., lasciando immutato il giudizio di bilanciamento nei termini di equivalenza. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'apparenza della motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento, è manifestamente infondato, posto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,