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Ordinanza — n. 3666/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3666/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3666/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENIER CHRISTOPHE nato il 29/10/1970 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO La Corte di Appello di Trieste, con sentenza emessa in data 23/03/2022; ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Udine in data 22/01/2021 nei confronti di VENIER CHRISTOPHE, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di truffa aggravata. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il difetto di motivazione in ordine alla configurazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., reitera doglianze già affrontate e risolte dalla Corte di appello con congrua motivazione esposta a pag. 6 dell'impugnata sentenza, ove si sottolinea come il danno di ben 16.000 euro integri tale elemento circostanziale; ritenuto pure che trattasi di considerazioni prive di illogicità, tanto più manifesta, pertanto non censurabili nella presente sedé; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3666/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il difetto di motivazione in ordine alla configurazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., reitera doglianze già affrontate e risolte dalla Corte di appello con congrua motivazione esposta a pag. 6 dell'impugnata sentenza, ove si sottolinea come il danno di ben 16.000 euro integri tale elemento circostanziale; ritenuto pure che trattasi di considerazioni prive di illogicità, tanto più manifesta, pertanto non censurabili nella presente sedé; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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truffa aggravata altri reati pena convenzionale appropriazione indebita delitto sanzione penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENIER CHRISTOPHE nato il 29/10/1970 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di Appello di Trieste, con sentenza emessa in data 23/03/2022; ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Udine in data 22/01/2021 nei confronti di VENIER CHRISTOPHE, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di truffa aggravata. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il difetto di motivazione in ordine alla configurazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., reitera doglianze già affrontate e risolte dalla Corte di appello con congrua motivazione esposta a pag. 6 dell'impugnata sentenza, ove si sottolinea come il danno di ben 16.000 euro integri tale elemento circostanziale; ritenuto pure che trattasi di considerazioni prive di illogicità, tanto più manifesta, pertanto non censurabili nella presente sedé; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/1