Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds regarding property sale and possession.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Antony Viviani against the Brescia Court of Appeal inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to properly configure the crime of illegal possession, but the appellate court had already thoroughly addressed these grievances in its 2022 judgment. The court ruled that since the appellant's arguments merely reiterated previously resolved issues without presenting new grounds, the appeal lacked the necessary novelty required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reiterates grievances already fully examined and resolved by the appellate court without introducing new grounds or arguments.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIVIANI ANTONY nato a BRESCIA il 03/11/1987 avverso la sentenza dél 18/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di -Appello di Brescia, con-sentenza emessa in data 18/01/2022, ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Brescia in data 19/05/2021 nei confronti di VIVIANI ANTONY, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 646 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine alla configurazione del reato, reitera doglianze già affrontate e risolte dalla Corte di appello con congrua motivazione esposta a pagg. 4 - 5 dell'impugnata sentenza, ove si sottolinea come la vendita con patto di riservato dominio fosse stata inequivocabilmente conclusa tra le parti, con la conseguenza che l'impossessamento del bene ha integrato perfettamente la contestata fattispecie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma