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Ordinanza — n. 3664/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are repetitive and procedural requirements for admissibility are met.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3664/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Gianmaria Bertoni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's confirmation of convictions for theft and fraud, arguing issues regarding the validity of the complaint and the sufficiency of reasoning. The court rejected these claims as they were repetitive arguments already thoroughly examined and resolved by the Court of Appeal of Brescia.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must present new grounds not previously examined; repetitive arguments fail admissibility requirements and result in dismissal with costs.

Parole chiave

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repetitive appeal grounds admissibility requirements criminal procedure appeal theft and fraud conviction court costs and fine abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di credito truffa all'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
art. 640 cod. pen
per l'acquisto di beni, così perfettamente integrandosi gli artifizi e raggiri richiesti dall'art. 640 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTONI GIANMARIA nato a MANTOVA il 06/07/1983 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di Appello di Brescia,-con sentenza emessa in data 25/03/2022, ha- confermato la sentenza resa dal Tribunale di Mantova in data 13/01/2021 nei confronti di BERTONI GIANMARIA, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di furto semplice e truffa. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza di valida querela, ribadito nella memoria successivamente depositata, reitera doglianze già affrontate e risolte dalla Corte di appello con congrua motivazione esposta a pag. 3 dell'impugnata sentenza, ove vengono richiamati gli atti dai quali si evince la piena sussistenza della condizione di procedibilità; ritenuto che il secondo motivo, che contesta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di truffa riproposto anche con la memoria successivamente depositata, è altresì reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di appello in relazione all'utilizzo di assegni della p.o. per l'acquisto di beni, così perfettamente integrandosi gli artifizi e raggiri richiesti dall'art. 640 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,