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Ordinanza — n. 3663/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on theft charges, upholding conviction based on failure to explain stolen goods origin.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3663/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft. The appellant failed to provide a credible explanation for the origin of the large quantity of copper wire, which the court deemed sufficient to prove intent. Consequently, the conviction was confirmed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: The burden of explanation regarding the origin of possessed goods lies on the accused; failure to provide a credible account allows the court to infer criminal intent, while the mere risk of illicit origin constitutes the subjective element of the crime.

Parole chiave

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theft conviction burden of explanation origin of goods criminal intent inadmissible appeal copper wire state fine pentito

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
E IN DIRITTO - La Corte di appello- di Palermo, con sentenza emessa in data 31/03/2022, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Palermo in data 22/04/2021 nei confronti di SCASSO ALESSANDRO, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen..
Art. 131 bis cod. pen.
art. 648 cod. pen
E IN DIRITTO - La Corte di appello- di Palermo, con sentenza emessa in data 31/03/2022, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Palermo in data 22/04/2021 nei confronti di SCASSO ALESSANDRO, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella
Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa
Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCASSO ALESSANDRO nato a PALERMO il 06/02/1987 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; ti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO - La Corte di appello- di Palermo, con sentenza emessa in data 31/03/2022, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Palermo in data 22/04/2021 nei confronti di SCASSO ALESSANDRO, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen.. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen., non si confronta con gli argomenti della Corte territoriale, la quale - facendo specifico riferimento alla circostanza per cui l'odierno ricorrente non abbia fornito elementi puntuali circa la lecita provenienza circa l'ingente quantitativo di cavi di rame - ha ritenuto provata la sussistenza del dolo, così conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, Rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; il dolo di ricettazione, inoltre, ricorre nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515).

In tal modo, d'altro canto, non si richiede all'imputato di provare la 'provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso, delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914); ritenuto che il secondo motivo, che contesta la mancata applicazione dell'art.131 bis cod. pen. - oltre ad essere reiterativo - è manifestamente infondato, atteso l'ingente quantitativo della merce di origine furtiva, come già rilevato dalla Corte di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il