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Ordinanza — n. 3662/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterating already decided grounds on extortion versus fraud qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3662/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Vincenzo Oliva's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal challenged the legal qualification of the crime as extortion rather than fraud, arguing a lack of motivation. The court rejected this because the lower court had already thoroughly addressed and resolved this specific grievance in its prior judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it reiterates grievances already fully examined and decided upon by the Court of Appeal with sufficient motivation.

Parole chiave

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reiteration of grievances inadmissibility of appeal extortion versus fraud lack of motivation Court of Cassation attenuazione libera della pena spese di difesa motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 364, n. 1 c.p.p.
art. 629 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVA VINCENZO nato a NAPOLI il 16/08/1985 avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO La Corte di Appello di Salerno, con sentenza emessa in data 28/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Salerno in data 15/07/2021 nei confronti di OLIVA VINCENZO, in ordine al reato di cui all'art. 629 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il difetto motivazionale quanto alla qualificazione giuridica del reato nei termini dell'estorsione in luogo del più lieve reato di truffa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché reitera doglianze già affrontate e risolte dalla Corte di appello con congrua motivazione esposta alle pagg. 7- 8 dell'irnpugnata sentenza, ove si spiega come la dazione delle somme di denaro è stata ottenuta per il tramite della coartazione della volontà delle pp.00., così integrando gli estremi del delitto contestato; ritenuto che il secondo motivo, che contesta la mancanza della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr.

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il