Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of fact re-evaluation in criminal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Vettosi's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a reduced sentence for robbery and other crimes, arguing violations of law and lack of motivation regarding procedural renewals and responsibility. The court rejected these claims because criminal appeals strictly prohibit judges from re-evaluating factual elements or adopting new fact-finding parameters.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: In criminal proceedings before the Court of Cassation, the judge is precluded from re-evaluating the factual elements upon which the decision was based and cannot independently adopt new or different parameters for the reconstruction and assessment of facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VETTOSI GIUSEPPE (CUI 01LCONI) nato a ARZANO il 03/04/1978 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO La Corte di Appello di Napoli; con sentenza emessa in data 1/4/2022, in. parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Benevento in data 2/7/2021, riduceva la pena inflitta a VETTOSI GIUSEPPE in ordine ai reati di rapina, sequestro di persona e ricettazione allo stesso contestati ad anni 8 di reclusione ed C 2800 di multa.
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale trova smentita nelle precise argomentazioni esposte dalla corte di appello alle pagine 3-4 della motivazione ove si sottolinea anche l'assoluta incongruenza della richiesta in appello dell'escussione di testi rinunciati in primo grado; Ritenuto che il secondo motivo con il quale si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601 — 01); che in relazione al terzo motivo alcuno dei vizi denunciati si ravvisa avendo la corte negato le attenuanti generiche sulla base di precise circostanze riferite al fatto ed alla negativa personalità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così