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Ordinanza — n. 3660/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual elements supporting the ground of insufficient motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3660/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Bashiru Issahaku inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's decision solely on the ground of insufficient motivation, arguing the reasoning was inadequate. The court rejected this because the appeal lacked the required specificity, failing to identify the factual elements underlying the criticism as mandated by law.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the factual elements supporting the ground of insufficient motivation; without such specificity, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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insufficient motivation specificity of grounds inadmissibility of appeal factual elements cassation procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASHIRU ISSAHAKU nato il 05/07/1972 avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; v

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 10/12/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 01/03/2019 nei confronti di BASHIRU ISSAHAKU, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui agli artt. 474 comma secondo e 648 cod. pen. allo stesso contestati. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'insufficienza di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo de requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/12/2022 Il