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Ordinanza — n. 3659/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new arguments on subjective intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3659/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Federico Giamminararo inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's finding of subjective intent in a theft case, arguing a lack of motivation regarding the origin of the stolen vehicle. The court rejected this as a mere repetition of facts already resolved by the appellate court, which had proven intent based on the unexplained origin of the vehicle. Consequently, the appeal was dismissed because it offered no new legal arguments suitable for a review of legality.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they merely repeat facts or arguments already decided by the court of appeal without presenting new grounds or specific errors in the reasoning.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Cassation Appeal Admissibility Subjective Intent Proof Repetitive Arguments Theft and Concealment ricettazione confisca dei proventi di reato fine di indebito profitto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 648 cod. pen.
art. 648 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAMMARINARO FEDERICO nato a MARSALA il 27/06/1973 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 17/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Marsala in data 28/04/2021 nei confronti di GIAMMARINARO FEDERICO, in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen.. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il difetto motivazionale in ordine all'elemento soggettivo del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché reitera doglianze già affrontate e risolte dalla Corte di appello con congrua motivazione esposta alle pagg. 2 - 3 dell'impugnata sentenza; talché, il ricorrente non si confronta con gli argomenti esposti dalla Corte territoriale, la quale - facendo specifico riferimento alla circostanza per cui l'odierno ricorrente non abbia fornito elementi puntuali circa la provenienza della targa di provenienza furtiva apposta sul suo ciclomotore - ha ritenuto provata la sussistenza del dolo, così conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, Rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; ritenuto, altresì, che la predetta doglianza - oltre ad essere reiterativa - è inammissibile poiché costituita da mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici, ha già esplicitato le ragioni del suo convincimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. osì deciso