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Ordinanza — n. 3658/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it contains only factual complaints not allowed in Italian criminal procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3658/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Nuta Ion inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability solely on grounds of insufficient motivation, arguing for a re-evaluation of evidence. The court rejected this because Italian law prohibits cassation appeals based on mere factual grievances or alternative interpretations of proof, reserving such review for the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist solely of factual complaints or requests for a re-evaluation of evidence, as the supreme court's role is limited to legal review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual grievances cassation Italian criminal procedure lack of legal grounds re-evaluation of evidence abuso di carte-chèques mezzo di pagamento indebito

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUTA ION (CUI 0408DTW) nato il 23/06/1986 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; • CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO La Corte di appello di Venezia, con sentenza emessa in data 03/02/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Padova in data 18/03/2019, nei confronti di NUTA ION, in ordine al reato di cui all'art. 493 te( cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il difetto motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito il quale, con motivazione esente da vizi logici, ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento, fondato sull'individuazione del NUTA come uno degli autori delle operazioni illecite commesse in data 16/10/2015; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20