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Ordinanza — n. 3657/2023 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for inadmissibility due to lack of positive elements for generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3657/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Kraidi Sabri inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the denial of generic mitigating circumstances, arguing they should have been granted. The court ruled that such circumstances require positive factual elements, which were absent in this case, rendering the appeal groundless.

Regesto Legislator

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Art. 60 c.p.; Art. 136 c.p.: The denial of generic mitigating circumstances is lawful when no positive factual elements are present to justify their application.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances positive factual elements inadmissible appeal violation of preventive measure Corte di Cassazione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento omissione illecita di raggiungere il corpo permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 60 c.p.
Art. 136 c.p.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KRAIDI SABRI nato a ASSISI il 29/05/1992 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO La Corte di appello di Perugia, con sentenza emessa in data 14/02/2022, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Perugia in data 17/06/2021 nei confronti di KRAIDI SABRI, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di violazione della misura di prevenzione.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta aspetti relativi alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/12/2022 . t-Il Presidente Piero Me ' i D'Agostini 5