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Ordinanza — n. 3656/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against fraud conviction for selling property not owned by the defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3656/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Fabio La Guidara inadmissible, upholding the fraud conviction from the Court of Appeal of Messina. The appellant argued a violation of law regarding the existence of the crime, but the court found this claim manifestly unfounded. The appellate court had correctly identified that the defendant committed fraud by selling a property he did not possess, rendering the appeal without merit.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal challenging the existence of a crime based on alleged legal violations is inadmissible when the lower court's reasoning clearly establishes the fraudulent elements of the offense.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility fraud conviction upholding property sale without ownership manifestly unfounded appeal Cassazione procedural ruling perseguimento penale per truffa contraffazione di merci false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA GUIDARA FABIO nato a PATTI il 24/09/1975 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO La Corte-di appello di Messina, con sentenza emessa in data 17/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Patti in data 09/03/2021, nei confronti di FABIO LA GUIDARA, in ordine al reato di truffa. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello spiegato il contenuto degli artifizi e raggiri posti in essere dall'imputato con la vendita di un bene di cui non si era in possesso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/12/2022 I Consiglie