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Ordinanza — n. 3655/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility due to mere factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3655/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio D'Ambrosio inadmissible and ordered him to pay costs. The sole ground for appeal was a lack of reasoning regarding the defendant's liability, which the court identified as mere factual complaints rather than legal arguments. The court rejected this because such grievances do not constitute valid grounds for cassation review and the lower court's findings were logically sound.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: Appeals based solely on factual grievances or dissatisfaction with evidence evaluation are inadmissible as they fall outside the scope of the cassation review.

Parole chiave

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cassation admissibility factual grievances lack of reasoning criminal appeal procedural inadmissibility momento del reato rapina qualificata testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMBROSIO ANTONIO nato a NAPOLI il 31/12/1967 avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; i. CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO ta Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 11/05/2021, ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Napoli in data 09/07/2009, nei confronti di D'AMBROSIO ANTONIO, in ordine al reato di rapina aggravata cod. pen. allo stesso contestata. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che cortesta il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del prevenuto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito il quale, con motivazione esente da vizi logici, ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento, fondato sul rinvenimento dell'imputato a bordo dell'auto utilizzata per il delitto e sul rconoscimento dello stesso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il