Italian Court dismisses appeal claiming prescription violation as mere factual complaint barred in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Sené Modou inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the crime of receiving was prescribed, but the Court found this argument constituted mere factual complaints rather than a legal violation. Consequently, the Court ruled that such arguments are inadmissible in cassation proceedings and upheld the lower court's conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they consist solely of factual complaints or requests for alternative factual evaluation without legal grounds.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENE MODOU nato il 10/03/1975 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO La -Corte di appello di Lecce, con sentenza emessa in data 20/10/2021-, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Lecce in data 19/05/2017, nei confronti di SENE MODOU, con cui l'imputato è stato condannato in ordine al reato di ricettazione. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine all'omessa declaratoria di prescrizione del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa del momento consumativo del reato, prive di idoneo riscontro; ritenuto, altresì, che la Corte di appello ha già sottolineato come, a fronte della consumazione dei fatti del 2010, siano state adottate sospensioni nel corso del procedimento per complessivi anni 1 e giorni 20; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/12/2022 I Cons