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Ordinanza — n. 3654/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming prescription violation as mere factual complaint barred in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3654/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Sené Modou inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the crime of receiving was prescribed, but the Court found this argument constituted mere factual complaints rather than a legal violation. Consequently, the Court ruled that such arguments are inadmissible in cassation proceedings and upheld the lower court's conviction.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they consist solely of factual complaints or requests for alternative factual evaluation without legal grounds.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual complaints prescription defense criminal procedure contraffazione di merci eccezione di illegalità confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENE MODOU nato il 10/03/1975 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO La -Corte di appello di Lecce, con sentenza emessa in data 20/10/2021-, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Lecce in data 19/05/2017, nei confronti di SENE MODOU, con cui l'imputato è stato condannato in ordine al reato di ricettazione. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine all'omessa declaratoria di prescrizione del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa del momento consumativo del reato, prive di idoneo riscontro; ritenuto, altresì, che la Corte di appello ha già sottolineato come, a fronte della consumazione dei fatti del 2010, siano state adottate sospensioni nel corso del procedimento per complessivi anni 1 e giorni 20; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/12/2022 I Cons