Italian Court dismisses appeal against appeal court's decision to omit criminal conviction mention for counterfeiting charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Seye Alioune inadmissible, upholding the appellate court's decision to omit his conviction for counterfeiting. The appellant argued for generic mitigating circumstances and contested the objective elements of the crime, but the court found these arguments infounded or already rejected. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 474 cod. pen.; Art. 648 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the appellate court's decision to omit the conviction is based on legitimate findings that mitigating circumstances are absent or the criminal elements are established.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEYE ALIOUNE nato il 01/12/1980 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa in data 29/11/2021, in parziale riforma della sentenza resa del Tribunale di Messina in data 20/05/2021, ha concesso il beneficio della non menzione della condanna a SEYE ALIOUNE in ordine ai reati di cui agli artf. 474 e 648 cod. pen. allo stesso contestati.
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta aspetti relativi alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); ritenuto che il secondo motivo, che contesta l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 474 cod. pen., reitera argomenti già scrutinati e disattesi con adeguata motivazione dalla Corte di appello alla luce della natura dei marchi contraffatti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,