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Ordinanza — n. 3652/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns sentencing quality, not legal qualification or legality of penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3652/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the sentencing quality rather than the legal qualification of the offense or the legality of the penalty. The appellant argued that the lower court failed to properly balance mitigating and aggravating circumstances, but the law restricts cassation appeals to specific grounds like legal errors. Consequently, the court rejected the claim for lack of motivation as it no longer constitutes a valid ground for review under the new procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments are limited to legal qualification, penalty legality, and expression of will, excluding challenges to the quality of motivation or sentencing balance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing quality review legal qualification error penalty legality procedural code art 448 motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio istanza di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
presso il Tribunale di Bari, con sentenza emessa in data 15/03/2022, ha applicato nei confronti di CELICO VINCENZO LUIGI la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
ritenuto che il ricorso debba essere trattato nelle forme <ccle plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Law n. 103 of 2017
art. 444 c.p
presso il Tribunale di Bari, con sentenza emessa in data 15/03/2022, ha applicato nei confronti di CELICO VINCENZO LUIGI la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n. 38235
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELICO VINCENZO LUIGI nato a PISTICCI il 17/12/1990 avverso la sentenza del 15/03/2022 del GIP TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il G.I.P. presso il Tribunale di Bari, con sentenza emessa in data 15/03/2022, ha applicato nei confronti di CELICO VINCENZO LUIGI la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p. commisurata in anni due, mesi sei e giorni dieci di reclusione ed euro 2.200,00 di multa, in relazione ai reati di cui artt. 110, 628 commi primo e terzo n. 1 cod. pen. e 582, 585, 576 n, 1 in relazione all'art. 61 n.2 cod. pen. ritenuto che il ricorso debba essere trattato nelle forme <ccle plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e, comunque, per manifesta infondatezza e genericità dei motivi; osservato altresì che, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:

Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n. 38235); considerato pertanto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in ordine alla congruità della pena ed al regime di bilanciamento tra attenuanti generiche e contestate aggravanti, non sono ammessi dalla legge in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/12/2