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Ordinanza — n. 3651/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against extortion conviction citing lack of positive mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3651/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Frangiamore's appeal inadmissible, upholding his conviction for aggravated attempted extortion. The appellant argued for legal violations and lack of reasoning regarding his liability, but the court found these arguments already refuted by the Court of Appeal. Furthermore, the court rejected the claim for generic mitigating circumstances because no positive elements were present to justify their application.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, specifically when the denial of generic mitigating circumstances is legally justified by the absence of positive elements required by law.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic mitigating circumstances positive elements requirement attempted extortion Court of Cassazione argomentazione nel merito esame nel merito motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANGIAMORE GIUSEPPE nato a PALERMO il 28/08/1972 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO - La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 23/02/2022, ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Palermo in data 02/03/2021 nei confronti di FRANGIAMORE GIUSEPPE, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di tentata estorsione aggravata.

Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del prevenuto, reitera doglianze già smentite dalla corte di appello con le pertinenti osservazioni svolte alle pagg. 2 e 3 della sentenza; ritenuto che analoghe considerazioni devono svolgersi quanto al secondo motivo in relazione alle specifiche ed incensurabili argomentazioni svolte dalla corte territoriale a pag. 4 della sentenza; considerato che il terzo motivo è manifestamente infondato, poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr.

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/12/2022 Il Cons