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Ordinanza — n. 3650/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as manifestly inadmissible due to repetitive and unfounded arguments regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3650/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Di Salvo brothers inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued for lack of reasoning and denial of general mitigating circumstances, but the court found these claims repetitive of prior rulings and factually unsupported. Consequently, the lower court's conviction for attempted robbery and assault was upheld without modification.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals that are manifestly inadmissible due to repetition of already decided issues or lack of factual basis must be rejected, and the appellants must bear the procedural costs.

Parole chiave

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manifestly inadmissible appeals repetitive arguments general mitigating circumstances court costs liability Italian criminal procedure reati contro la pubblica autorità luogo del reato tentata rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI SALVO ANTONINO nato a ERICE il 24/10/1996 DI SALVO VINCENZO nato a ERICE il 04/11/1976 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO -La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 14/01/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Trapani in data 27/01/2021 nei confronti di ANTONINO DI SALVO e VINCENZO DI SALVO, con cui gli imputati sono stati condannati alla pena di giustizia in ordine ai delitti di tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali agli stessi rispettivamente contestati.

Considerato che i motivi di ricorso, che contestano per DI SALVO VINCENZO il difetto motivazionale sull'affermazione di responsabilità e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché la violazione di legge sulla qualificazione giuridica del fatto, sono manifestamente reiterativi di questioni già affrontate e risolte dalla Corte territoriale con la motivazione espressa alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata quanto alle minacce espresse nei confronti degli agenti e alle aggressioni ai danni degli stessi; ritenuto, altresì, che i motivi sulle attenuanti generiche seno manifestamente infondati poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr.

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); osservato che il ricorso di ANTONINO DI SALVO è del pari reiterativo quanto ai primi tre motivi, avendo la Corte di appello congruamente motivato sull'integrazione della tentata rapina, sulla resistenza a pubblico ufficiale e sulle lesioni perpetuate nei confronti degli stessi; ritenuto pure che vanno richiamate le considerazioni in punto di negazione delle attenuanti generiche già svolte; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/12/20